La presunta iperprescrizione di farmaci non è condannabile. “La prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per quantità, secondo scienza e coscienza”

Interessante sentenza della Corte dei Conti della Lombardia che afferma che nella prescrizione dei farmaci ha sempre ragione il medico. Le note prescrittive sono solo orientative, quello che prevale è il parere del medico.

Finalmente si è fatta chiarezza sull’odiosa pratica di premiare con denaro chi prescrive meno e quindi chi è costretto a tradire il proprio ruolo di medico e di punire invece chi si ritiene che prescriva di più. Gli essere umani non sono una statistica per burocrati, ognuno è una persona con bisogni e diritti individuali di cura inalienabili.

Le varie ASL e SSR facciano sapere ai cittadini cosa fanno e se sono d’accordo, i cittadini, a non essere curati! I ladri veri sono altrove, e lo sanno bene!

Riportiamo un estratto della sentenza Corte dei conti.Sentenza 64.2016 .html

La Guardia di Finanza aveva denunciato un medico di medicina generale in provincia di Varese alla Procura Generale a seguito della iperprescrizione di farmaci per il periodo 2002 – 2004.

In particolare la Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura regionale un ipotetico danno erariale cagionato da medici di medicina generale … delle ASL della Regione Lombardia, in rapporto di convenzione con il SSN per il periodo 2002 -2004, i quali presentavano una condotta prescrittiva di farmaci particolarmente difforme rispetto alla generalità dei medici operanti nelle rispettive ASL di appartenenza”.

La Procura erariale afferma che “… è emerso che negli anni 2002, 2003 e 2004 il dott. XY nella prescrizione di farmaci ai propri assistiti si è discostato in maniera significativa e assolutamente anomala, rispetto alla soglia di riferimento, calcolata per singolo gruppo ATC*, tale da dover imputare a suo carico l’addebito dei costi ingiustificati a carico del SSN pari a € 50.992,53”.

Ancora, sempre il Requirente precisa che è stata svolta un’ulteriore attività d’indagine tesa ad “… analizzare nel merito, con l’ausilio del personale sanitario dell’ASL, l’attività iperprescrittiva di farmaci rilevata nei confronti del dott. XY” da cui in sintesi sono emerse ricette da contestare per una spesa complessiva di euro 12.725,75 in quanto “… inappropriate nell’ambito delle note CUF”.

Secondo l’accusa “… la ricetta medica … deve essere effettuata, oltre che secondo scienza e coscienza, nel rispetto delle norme di settore, delle limitazioni e delle indicazioni fornite dal Ministero della sanità … nelle schede tecniche ed eventualmente contenute nelle c.d. note CUF, nonché dei seguenti principi: economicità e riduzione degli sprechi … appropriatezza … efficacia dell’intervento”.

Tenuto conto anche del fatto che “… l’attività iperprescrittiva del medico è stata riscontrata nonostante quest’ultimo fosse stato costantemente informato e invitato a giustificare l’appropriatezza delle prescrizioni …” e che “… data una certa spesa media accertata per assistibile … il dr. XY, a differenza della stragrande maggioranza dei suoi colleghi, arriva a porre a carico del SSN un costo per il rimborso dei farmaci prescritti fino a quasi il doppio e per tre anni consecutivi”, il Requirente ritiene nel caso di specie “… ipotizzabile pertanto una condotta connotata da dolo (contrattuale) o comunque gravemente colposa con previsione dell’eventus damni”.

La difesa ha sostenuto che “la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.

La difesa afferma inoltre che “la statistica farmaceutica territoriale del costo medio sconta due limiti insuperabili: l’epidemiologia del micro territorio e quella specifica del singolo medico

La Corte accoglie la tesi difensiva e rigetta definitivamente l’accusa nei confronti del Dott. XY.

Pone a carico dell’A.S.L. di Varese, ai fini del rimborso previsto dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543 del 23 ottobre 1996, conv. con legge n. 639 del 20 dicembre 1996, le somme che detta Amministrazione è tenuta a pagare per onorari e diritti di difesa, così come liquidate in motivazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 marzo 2016.

Allegato: Corte dei conti.Sentenza 64.2016  .pdf

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537  art. 8

*- Anatomica Terapeutica Chimica: Il codice ATC definisce la classificazione del farmaco in Italia, in relazione alla classificazione Anatomica, Terapeutica e Chimica

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E’ la strana logica che riduce la persona umana al suo valore economico e che rende la malattia e la cura un numero quantizzabile, un articolo da inserire in un listino prezzi che costringe a fare i conti e che porta a distinguere di conseguenza gli ammalati in clienti di serie A e serie B. Questa distinzione di sicuro non rientra in quel giuramento di Ippocrate che ogni medico pronuncia prima d’intraprendere una professione che per la sua peculiarità, più delle altre, non dovrebbe mai perdere il sapore della missione. Sono gli stessi medici a ricordarlo. L’economia e la sua preoccupante crisi rischia di cambiare i connotati alla nobile arte medica. “I medici giurano di curare ogni paziente secondo scienza e coscienza, non di curare solo se non costa troppo”.

Estratto da Quando di salute si muore – huffingtonpost.it – Pubblicato:

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